INTEGRATORI E PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – LA GUIDA

Sempre più aziende entrano nel settore del Multi Level Marketing attraverso la distribuzione di integratori e sostituti del pasto.

Purtroppo la promozione di tali prodotti, spesso a causa di incaricati alle vendite inesperti, incompetenti, o spesso anche poco etici e professionali, viene effettuata in modalità ingannevole con il mero scopo di fare cassa, incrementando inizialmente il fatturato aziendale, ma andando a ledere in un secondo tempo l’immagine della società stessa, che ne pagherà le conseguenza a livello di immagine e, spesso anche a livello economico attraverso il crollo della rete commerciale o subendo sanzioni amministrative da parte degli enti competenti.

Questa sezione del nostro sito può esserti di aiuto in quanto:

  • se sei un netwoker potrai conoscere quali siano le modalità con cui proporre tali prodotti e quali siano quelle ingannevoli o scorrette.
  • Se sei un cliente, potrai invece capire se chi ti sta proponendo un integratore / sostituto del pasto, stia agendo in maniera professionale o ingannevole.

Pubblicità: quali requisiti deve avere?

Ogni pubblicità, per non risultare ingannevole e scorretta o aggressiva, sin dal primo contatto col consumatore deve fornirgli in modo completo, chiaro e trasparente tutti gli elementi essenziali dell’offerta per consentirgli di effettuare una libera e consapevole scelta commerciale.

TAR Roma, (Lazio) sez. I, 10/01/2019, n. 337


Pubblicità ingannevole: tutela dei consumatori

La trasparenza e correttezza delle informazioni fornite va riscontrata sin dal primo contatto con il consumatore e deve riguardare ogni aspetto del messaggio, a maggior ragione quelli salienti. La tutela offerta dal codice del consumo, in materia di pubblicità ingannevole, ha natura preventiva ed è finalizzata ad evitare che gli effetti dannosi, anche soltanto ipotetici, possano prodursi in danno della generalità dei consumatori, dotati di media accortezza e non solo nei confronti di quelli dotati di maggiore avvedutezza o di particolari cognizioni merceologiche.


Integratori alimentari per la riduzione del peso con testimonianze

È ingannevole il messaggio pubblicitario con il quale siano attribuite ad una linea di integratori alimentari volti alla riduzione del peso straordinarie proprietà dimagranti attraverso testimonianze fornite da sedicenti consumatori – ritratti “prima” e “dopo” il trattamento – e claims quali “i cali sono stati riscontrati anche quando le persone non rinunciavano ad i loro piatti preferiti”, risultando inadeguata a correggere il potenziale decettivo di una comunicazione siffatta l’indicazione – con un carattere decisamente inferiore a quello utilizzato per descrivere i vanti attribuiti ai prodotti – che “le testimonianze… non rappresentano assolutamente perdite di peso medie registrate… che varieranno da persona a persona e dipenderanno anche dalle abitudini alimentari e dagli esercizi praticati durante la cura“.

Garante concorrenza e mercato, 19/12/2014, n. 25248


Comunicazione commerciale degli integratori alimentari

Si pone in contrasto con gli art. 2, 23 bis del CAP e 17 del Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari il messaggio pubblicitario che, nel presentare un integratore alimentare a base di monacolina K volto al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue, utilizzi affermazioni fortemente enfatiche quali “l’integratore in grado di risolvere i problemi di colesterolo” o, sulla base di uno studio clinico, capace di “normalizzare” e “ridurre” i livelli di colesterolo nel sangue, non essendo tali espressioni sufficientemente chiare nel definire che il prodotto reclamizzato ha una funzione esclusivamente coadiuvante e deve essere associato ad una dieta equilibrata o da un regime dietetico specifico e, inoltre, lo stesso risulta presentato come idoneo a trattamento di situazioni patologiche che richiedono la valutazione e l’intervento del medico.

Giurì cod. aut. pubblicitaria, 04/04/2017, n. 9


Integratori alimentari e farmaci

La pubblicità degli integratori alimentari deve sempre evitare qualsiasi accostamento con l’efficacia dei farmaci, di talché deve considerarsi ingannevole il messaggio che, dilungandosi sulla descrizione dei farmaci per la riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue a base di statine di sintesi, attribuisca alla statina naturale che compone un integratore alimentare volto a favorire il controllo di tali livelli (Monacolina K) “una funzione del tutto simile alle moderne statine di sintesi”, in modo tale da indurre i consumatori a considerare la molecola naturale come sostituto di un farmaco, e a sottovalutare la necessità di sottoporsi a cure mediche.

Giurì cod. aut. pubblicitaria, 12/05/2015, n. 15


L’uso del termine “natural”

Deve ritenersi ingannevole, ai sensi dell’art. 2 CAP, l’utilizzo del termine “Natural” con riferimento a integratori alimentari dedicati all’attività sportiva e alla nutrizione funzionale che non esistono in natura, essendo costituiti da componenti di origine naturale che hanno subito una trasformazione radicale dalla composizione originaria insieme ad additivi chimici, considerato che l’aggettivo “naturale” viene solitamente inteso dal consumatore come sinonimo di “esistente in natura” e “non artificiale o trattato”.

Giurì cod. aut. pubblicitaria, 10/11/2017, n. 69


Presentazione di un integratore alimentare

Non è ingannevole l’utilizzo del termine “essenziale” nella presentazione di un integratore alimentare a base di omega 3 estratti dall’olio di pesce, allorché, dal contesto in cui risulta inserito, si evince come lo stesso sia riferito al carattere indispensabile non del prodotto in quanto tale, bensì delle sue componenti, essendo circostanza sostanzialmente notoria, per esempio, l’utilizzo degli oli di fegato di merluzzo come integratori alimentari delle diete dei bambini.

Giurì cod. aut. pubblicitaria, 12/05/2008, n. 38


Messaggio pubblicitario: quando è ingannevole?

E’ ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa e riferito ad integratori alimentari nel quale sia affermi a caratteri evidenziati come «gli integratori sicuri non compromettono la vostra salute», in presenza di avvertenze riportate a caratteri minori e di difficile lettura e in mancanza della precisazione che l’assenza di effetti collaterali rischiosisarebbe limitata in caso di assunzione a dosi limitate.

Giurì cod. aut. pubblicitaria, 11/03/2005, n.238


Ministero della Salute e Autorità garante della concorrenza e del mercato

In tema di pubblicità ingannevole, il ministero della Salute e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato agiscono per la tutela di interessi giuridici differenti, il primo ai fini della commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute, la seconda per garantire la corretta informazione dei consumatori sui possibili effetti dell’uso di un prodotto cui è consentita la vendita; sicché l’Autorità, nell’esercizio di tale funzione, può valutare ingannevole un messaggio pubblicitario relativo ad integratori alimentari, anche se non oggetto di obiezioni da parte del ministero, ovvero discostarsi dal parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Consiglio di Stato sez. VI, 27/07/2010, n. 4894


Tutela della salute dei consumatori

Ancorché il sistema normativo risulti di non agevole decifrazione, sembra tuttavia possibile ritenere che le norme dell’art. 7 d.lg. n. 169/2004 non esauriscano i profili di illiceità dei relativi messaggi pubblicitari con riferimento alla tutela della salute dei consumatori, creando un mini-settore sanzionatorio, specificamente dedicato agli integratori alimentari e per il quale le autorità vigilanti sono le regioni e le province autonome, che si aggiunge (senza derogarvi) alle disposizioni di carattere generale sulla pubblicità ingannevole.


Qual è il provvedimento finale da adottare?

Ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, il provvedimento finale non risulta in alcun modo vincolato alle conclusioni istruttorie, dato che l’organo collegiale decidente ben potrebbe, in virtù dei contributi delle parti mediante documenti e memorie successive a tali conclusioni, propendere per una decisione favorevole a queste ultime, non riscontrando alcuna condotta concernente pratiche commerciali scorrette.

TAR Roma, (Lazio) sez. I, 02/03/2018, n.2330


Colpevolezza del professionista

In materia di pratiche scorrette, l’errore non costituisce una ragione sufficiente ad escludere la colpevolezza del professionista. Deve, infatti, considerarsi che la disciplina posta a divieto della pubblicità ingannevole, nel presupporre l’attribuibilità psicologica del fatto al soggetto, non postula necessariamente la presenza del dolo (specifico o generico), sicché la configurabilità della fattispecie prescinde dalla sussistenza di un elemento volitivo costituito dal preordinato proposito di porre in essere una condotta antigiuridica.

È sufficiente la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa, vale a dire di un difetto di diligenza rilevabile da complessivo atteggiarsi del comportamento posto in essere dall’operatore commerciale, di talché non è affatto richiesto che l’imprenditore abbia volontariamente posto in essere una condotta illecita, mentre è sufficiente che, pur sussistendo le obiettive condizioni per scongiurare il verificarsi, quest’ultimo abbia omesso di modellare il proprio comportamento ai canoni dell’ordinaria diligenza.

TAR Roma, (Lazio) sez. I, 31/01/2018, n.1158


Concludendo ricordatevi sempre che:

È ingannevole il messaggio pubblicitario che promuove le proprietà dimagranti di integratori alimentari finalizzati alla riduzione del peso corporeo e che si avvale delle testimonianze di sedicenti consumatori che mostrano con orgoglio i risultati ottenuti.

Fonte ufficiale: www.laleggepertutti.it